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| STATUTO |
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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE L'anno duemiladue, il giorno dieci del mese di maggio, in Vittorio Veneto,
nel mio studio sito nella Via Nannetti, Condominio Agribella. ART. 1° Viene costituita tra i signori BERTORELLI CLAUDIO, PAGANI MARCO, RIGHI ROBERTO, GIORDANI MARCO, FELET VERONICA, DALLA POLA GERMANO, una associazione denominata “CENTRO STUDI USINE” ART. 2° L’associazione ha sede in Vittorio Veneto (TV), nella Via Antonello
da Serravalle n.9. ART. 3° L’associazione, che non ha fini di lucro e non abbraccia ideologie
politiche o religiose, si propone di: ART. 4° Le norme che regolano il funzionamento dell’associazione sono contenute nello Statuto che, composto da n. 15 (quindici) articoli, al presente atto si allega sub “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. ART. 5° L’associazione sarà amministrata, per il primo esercizio finanziario,
da un Comitato Direttivo composto da 6 (sei) membri e a ricoprire tali cariche
vengono nominati i signori BERTORELLI CLAUDIO, PAGANI MARCO, RIGHI ROBERTO,
GIORDANI MARCO, FELET VERONICA, DALLA POLA GERMANO, che accettano la carica
loro conferita. ART. 6° Gli esercizi finanziari si chiudono entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ART. 7° Le spese del presente atto sono a carico dell’associazione. ALLEGATO “A” REP.N.61.903 RACC.N.7.155 E' costituita L’Associazione denominata “CENTRO STUDI USINE” con
sede in Vittorio Veneto, in Via Antonello da Serravalle n.9. ARTICOLO 2 – LO SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE L'associazione, che non ha fini di lucro e non abbraccia ideologie politiche
o religiose, si propone di: ARTICOLO 3 – GLI ASSOCIATI Gli associati si dividono in “Soci Fondatori” e “Soci
Ordinari”. ARTICOLO 4 – IL FONDO COMUNE Il fondo comune dell’associazione è costituito dai seguenti
beni: ARTICOLO 5 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. ARTICOLO 6 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'ASSEMBLEA degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno,
entro il mese di febbraio, e delibera a maggioranza semplice dei votanti
sulle seguenti materie: ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri,
nominati, tra gli associati, per la prima volta in sede di atto costitutivo,
e, successivamente, dall'assemblea. ARTICOLO 8 – DOVERI DEI SOCI I soci sono obbligati a conferire la quota annuale d'iscrizione, se approvata
dall’Assemblea, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, salvo
che abbiano esercitato, nel termine di cui sotto, la facoltà di recedere
dall'associazione. ARTICOLO 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO Gli esercizi finanziari si chiudono entro il 31 dicembre di ciascun anno. ARTICOLO 10 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE L'associazione ha durata illimitata. ARTICOLO 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra associati o tra questi
ed organi dell'associazione circa la validità, l'interpretazione,
l'esecuzione o la violazione di quanto previsto nell'atto costitutivo e/o
nello statuto, sarà risolta da tre arbitri irrituali, due dei quali
nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due arbitri. ARTICOLO 12 – CONSIGLIO SCIENTIFICO DI INDIRIZZO Per lo sviluppo e la programmazione della propria attività culturale
e di ricerca l'associazione si potrà avvalere dell'ausilio di un Consiglio
Scientifico di Indirizzo, i cui componenti verranno individuati fra studiosi,
esperti e ricercatori di chiara fama nel campo dell'Architettura, dell'Ingegneria
e discipline connesse, invitati a far parte del menzionato Consiglio mediante
segnalazione formale da parte di almeno due associati ed approvazione congiunta
del Presidente e del Vicepresidente. ARTICOLO 13 - RICONOSCIMENTO Qualora l’associazione intendesse ottenere il riconoscimento, nei modi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo resta fin d’ora delegato ad approvare al presente atto tutte le modifiche, soppressioni, ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità. ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI SINDACI Qualora ne ricorressero i presupposti previsti dalla legge, il Consiglio
Direttivo provvederà alla nomina di un Collegio dei Sindaci, come
previsto dalle norme in materia. ARTICOLO 15 Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni riconosciute e non riconosciute.
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